Mondo neve. Sulle piste scatta l’obbligo di casco e assicurazione. C'è l'alcooltest a campione
Dal primo gennaio sono entrate in vigore le nuove norme sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali, previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.
Per quanto riguarda in generale la discesa sulle piste da sci, l’obbligo del casco (art. 17) viene esteso fino ai 18 anni (ora 14 anni), e viene introdotto l’obbligo di avere una assicurazione per responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi (art. 30). Questo in quanto “lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci” (art. 18, co. 1) e “deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all’intensità del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima” (art. 18, co. 4). Tali principi sono rafforzati all’art. 27: “Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche”. Negli incroci non bisogna più dare la precedenza a chi viene da destra, ma “gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista” (art. 21). Secondo l’art. 24 è vietato percorrere le pista da sci anche con le racchette da neve (oltre che a piedi) così come ne è vietata la risalita (oltre che con gli sci ai piedi).
Una ulteriore novità significativa è rappresentata dall’art. 31: “È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche”, con la possibilità di es- sere sottoposti all’etilometro.
In caso di infrazioni, è aumentato il valore minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie (da 20 a 50-100 euro) mentre ne è stato abbassato il valore massimo (da 250 a 150 euro).
In caso di sciata “incapace” su pista nera (art. 27) e sciata sotto l’effetto di alcol o droghe (art. 31) le sanzioni vanno da 250 a 1.000 euro.
Di fatto la novità più rilevante è quella dei con- trolli con l’etilometro.
Giampiero Orleoni, responsabile degli impianti di Bielmonte e presidente di Arpiet, l’associazione degli impiantisti piemontesi commenta. «In Piemonte era dal 2099 che c’era sia l’obbligo del casco per i minori di 18 anni e l’obbligo dell’assicurazione». La differenza è per chi scia fuori regione e si troverà costretto, se non già in possesso di una propria assicurazione per responsabilità civile contro terzi - ad esempio il Cai fornisce una polizza a 12 euro - ad acquistarla ogni volta con un esborso che mediamente si aggira sui 3 euro.
La nuova legge interviene però anche sulle attività in ambiente innevato fuoripista. Queste attività sono normate dall’articolo 26.
Secondo questa norma scialpinisti, sciatori fuori pista ed escursionisti (anche con le ciaspole) devono dotarsi di Artva (apparecchio di ricerca in valanga), pala e sonda da neve nel praticare tali attività “in particolari ambienti innevati, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe”. Una formulazione criticata da diverse associazioni della montagna in quanto appare poco chiara e che presta il fianco a varie interpretazioni. Di fatto una regressione rispetto al testo della legge 363 del 2003, che, all’art. 17, faceva riferimento a quei territori “laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe”. Se fino ad ora il pericolo di valanghe era comunemente considerato al grado/livello 3 della scala delle valanghe (quindi pericolo marcato), ora la formulazione potrebbe estendere l’applicazione dell’obbligo anche al li- vello 2 (moderato), in quanto il pericolo esiste comunque. In caso di infrazione, è prevista una sanzione da 100 a 150 euro. Sicuramente ci sarà un bel contenzioso “interpretativo” con le autorità di polizia, considerando anche l’estensione della norma agli escursionisti semplici e ai ciaspolatori».
Per alcuni osservatori la norma renderebbe nei fatti quasi obbligatorio anche per gli escursionisti/ciaspolatori l’utilizzo di Artva, pala e sonda.
Strumentazione che comunque sarebbe sempre meglio avere - è vero è molto costosa ma è possibile anche noleggiarla nei diversi negozi di articoli sportivi - anche se poi si apre un altro tema importante. Chi insegna come utilizzarla, come prestare il primo autosoccorso?
In montagna, specie in inverno, non bisognerebbe mai improvvisare e quindi bisognerebbe prima affidarsi a quelle associazioni che organizzano corsi oppure escursioni in gruppo dove si trasmettono i primi necessari rudimenti per svolgere uscite in sicurezza.
Da ricordare che si è pur sempre in un ambiente naturale dove il rischio non potrà mai essere azzerato.
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