Incendi in Piemonte, le nuove norme

Dopo che alcune persone sono state sanzionate anche nel Biellese

Il gruppo dei carabinieri forestali di Biella rende noto che ultimamente sono state sanzionate alcune persone per l’accensione di fuochi e la combustione di residui vegetali sul territorio. Questi interventi si inseriscono nel quadro dei divieti e delle normative regionali e nazionali, che è fondamentale conoscere per evitare sanzioni e rischi per l’ambiente e la sicurezza pubblica.

Periodi di divieto e sanzioni in Piemonte

La normativa regionale (Legge Regionale n. 15 del 4 ottobre 2018) stabilisce che, su tutto il territorio piemontese, è vietato bruciare residui vegetali dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno. Per le risaie, il divieto inizia già dal 1° settembre.
L’inosservanza di queste disposizioni comporta sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 200 € a un massimo di 2.000 €.

Norme nazionali e aree a rischio

A seguito del Decreto Legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito nella Legge n. 103 del 10 agosto 2023, la normativa è stata ulteriormente rafforzata. Nelle zone ad alto rischio di inquinamento da PM10 delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, è in vigore un divieto assoluto di abbruciamento di materiale vegetale nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto.
Per queste aree, la sanzione minima è stata innalzata a 300 €, con un massimo di 3.000 €.

Cosa si può bruciare e dove?

La combustione di piccole quantità di materiale vegetale (non più di tre metri steri per ettaro al giorno) può essere considerata una normale pratica agricola e non una “gestione di rifiuti”, ma solo se svolta nel rispetto delle normative vigenti.
Ecco le regole principali per le diverse zone del Piemonte:
- In generale, e su tutto il territorio biellese è vietato bruciare paglie e stoppie di riso dal 1° settembre al 15 aprile.
- Vietato bruciare qualsiasi tipo di materiale vegetale (erbaceo o arboreo) dal 15 settembre al 15 aprile.
- su tutto il territorio della provincia di Biella, ad eccezione dei comuni montani di Campiglia Cervo, Rosazza, Piedicavallo, Ailoche, Caprile, Callabiana e Camandona, è vietato bruciare anche nei mesi estivi di luglio e agosto.

Attenzione alla distanza e alla sicurezza

Indipendentemente dalle deroghe, l’accensione di fuochi è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 metri da boschi, aree arbustive o pascoli (100 metri se è dichiarato lo stato di pericolosità).

È inoltre obbligatorio custodire il fuoco fino al suo totale esaurimento, con personale e mezzi adeguati al controllo e lo spegnimento.

Chiunque voglia effettuare abbruciamenti è invitato a informarsi in anticipo dalle autorità competenti per operare in sicurezza, evitare rischi e non incorrere in pesanti sanzioni.

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