Disservizi e problemi in vacanza: come avere il risarcimento

E’ possibile rivalersi con le agenzie di viaggio o le strutture ricettive se si può dimostrare il danno subito. A patto di avere documentato i disagi

L’hotel non era come appariva nelle fotografie, la casa in affitto era lontana dalla spiaggia mentre ci era stata presentata come fosse fronte spiaggia, il livello delle prestazioni della struttura era estremamente carente.... Se la vacanza invece di portarci beneficio è stata fonte di stress a causa di terzi, allora è possibile chiedere i danni sia economici che morali. Ci sono infatti precedenti giudiziari che dimostrano che è possibile rivalersi sia nei confronti dell’agenzia viaggi che ha organizzato l’esperienza, sia nei confronti della struttura ricettiva, in modo particolare quando la pubblicità mostra una realtà completamente diversa.

I danni risarcibili

La casistica dei danni che potenzialmente possono essere provocati da inadempimenti di agenzie e tour operator che possono dare diritto al risarcimento sono numerosi: si va dalla perdita del bagaglio alla mancata corrispondenza della struttura ricettiva alla realtà, fino alla spiaggia inagibile, al mare inquinato, all’aggressione subita all’interno del villaggio turistico. Prima però di attivarsi nei confronti dell’agenzia o del tour operator bisogna valutare se i danni siano effettivamente pesanti: infatti il Codice Civile esclude la possibilità avere la risoluzione di un contratto se l’inadempimento è di lieve entità. Per avviare il tentativo di recuperare il denaro speso nelle vacanze non gradite, è necessario documentare con fotografie e video lo stato dei luoghi che si intende contestare; bisogna anche conservare scontrini e fatture per provare le spese fatte e le somme versate a chi organizza la vacanza. Se dopo aver fatto presente agli organizzatori del tour la situazione, non si riesce ad ottenere il giusto risarcimento, l’unica via è quella di procedere legalmente. Per chiedere il risarcimento è essenziale presentare un reclamo scritto con raccomandata a/r oppure Pec alla struttura o all’agenzia entro 10 giorni dal rientro. Ovviamente il reclamo deve contenere in modo dettagliato i motivi di contestazione, le conseguenze derivate dai disservizi, seguiti dalla giusta richiesta di risarcimento. In caso di mancata risposta ci si potrà rivolgere al tribunale ordinario o al giudice di pace. Prima può però essere utile affidarsi a un’associazione di consumatori o a un arbitrato alla Camera di Commercio di residenza e tentare una soluzione stragiudiziale.

Danno non patrimoniale

Esiste anche un danno non patrimoniale il cosiddetto ”danno da vacanza rovinata” regolato dall’articolo 46 del Codice del turismo che prende in esame il caso di violazione grave degli obblighi assunti con contratto di pacchetto turistico. Nelle precedenti pronunce dei giudici, è stato riconosciuto questo tipo di danno per la perdita del bagaglio durante il viaggio, per un’aggressione subita dal turista nel villaggio turistico , per la mancata corrispondenza tra la pubblicità della struttura ricettiva e la realtà, per non aver chiarito che non era possibile immergersi in mare quando il turista aveva come scopo del viaggio quello effettuare immersioni subacquee.

Come comportarsi in caso di incidente d’auto all’estero

Come comportarsi se si ha un incidente all’estero oppure se in Italia sono coinvolti i veicoli immatricolati in paesi stranieri? Ci viene in aiuto la disciplina comunitaria alla quale i Paesi aderenti hanno dato esecuzione in modo da facilitare la ricerca delle compagnie di assicurazione, a cui rivolgersi per ottenere il risarcimento. Chi ha subito un danno da incidente stradale in un altro stato si appoggia alla direttiva 2000 26 CE del Parlamento europeo recepita in Italia dal decreto legislativo 190 del 2003 che, attraverso un meccanismo articolato, consente di individuare in Italia un interlocutore a cui rivolgere le richieste e che provvederà a risarcire il danno. Nel nostro Paese il centro di informazione per consentire ai danneggiati di individuare l’assicuratore del veicolo straniero è il Consap,Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Oggi è possibile verificare direttamente chi è il mandatario consultando il sito www.cobx.org che fornisce supporto in caso di difficoltà. Quando invece la vittima subisce un danno da un incidente avvenuto in Italia ma il responsabile ha una macchia con targa rilasciata da un’altro Paese comunitario, dalla Repubblica di San Marino o da Città del Vaticano, le richieste di risarcimento possono essere indirizzate all’ufficio centrale italiano che dovrà gestirle per conto del danneggiato. L’Uci rappresenta infatti il corrispondente ufficio straniero con sede nel Paese in cui è stata immatricolata l’auto responsabile del sinistro e che sarà tenuto a rimborsare i datti e a comparire in giudizio se prima non si trova una soluzione conciliativa

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